Reddito di emergenza

Il redito di emergenza è un sostegno economico a favore dei soggetti trovati in difficoltà in seguito all’emergenza COID-19.

In seguito , grazie al DL del 14 08 2020 , è stata concessa l’opportunità di ricevere un’ulteriore mensilità di Rem. In questo caso è stato aggiunto un’ulteriore requisito: il reddito familiare a maggio 2020, dev’essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso.

Con il DL del 28 ottobre 2020 , sono state introdotte altre due mensilità di Rem, per i mesi di novembre e dicembre:

d’ufficio: riguardanti i soggetti che hanno già beneficiato del REM in passato

a domanda: riguardanti i soggetti che non hanno mai beneficiato del REM

Il richiedente del REM , per ottenere tale reddito , dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia al momento della domanda

b) reddito familiare di aprile, maggio e settembre inferiore all’ammontare del beneficio potenziale spettante in base al nucleo familiare

c) un patrimonio immobiliare inferiore a 10.000 euro. La soglia aumento di 5000 per ogni componente successivo al primo , e/o in presenza di un componente disabile grave o non autosufficiente

d) ISEE inferiore a 15.000 euro

INCOMPATIBILITA’:

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza derivante da COVID-19

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

− incaricati alle vendite a domicilio;
− lavoratori domestici;
− lavoratori marittimi;
− lavoratori dello sport;
− lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;
− liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
− lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla
Gestione separata;
− lavoratori agricoli;
− lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
− lavoratori intermittenti;
− lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

− lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
− lavoratori dello spettacolo;

Il Rem inoltre non è compatibile con i seguenti redditi:

a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla
soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato
richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene
conto delle voci retributive fisse.
c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

IMPORTO:

L’importo ricevuto si ottiene moltiplicando il coefficiente della tabella per 400 .

Al primo componente familiare viene assegnato il valore 1. A questo valore va aggiunto:

0,4 per ogni componente di maggiore età

0,2 per ogni figlio minorenne fino ad un massimo di 2

Esempio:
componenti nucleo familiare scala di equivalenza importo Rem
3 (2 maggiorenni, 1 minorenne) 1,6 400 x 1,6 = 640 euro
4 (tutti maggiorenni, un disabile grave) 2,2 400 x 2,2 = 880 euro *

  • in questo caso, dal momento che il limite massimo della scala di equivalenza è pari a 2,1, l’importo mensile viene ridotto a 840 euro

Il reddito di emergenza viene erogato per 3 mesi.


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